Il nuovo Regolamento, di recente adottato dal Ministero dello Sviluppo economico, è entrato in vigore a distanza di ben cinque anni dalla pubblicazione del Codice della proprietà industriale, avvenuta infatti nel lontano 2005.
Approfondimenti
Le principali novità e le semplificazioni introdotte
Con il nuovo Regolamento (1) vengono quindi disciplinati, secondo criteri di semplificazione e razionalizzazione, gli adempimenti amministrativi concernenti:
- il deposito delle domande, delle istanze, degli atti e documenti, dei ricorsi notificati (2);
- il deposito delle domande di brevetto europeo presso la CCIAA di Roma, anche in via telematica (3);
- deposito della domanda internazionale, anche in via telematica (4), e esame del marchio internazionale (5);
- opposizione alla domanda o registrazione di marchio ed esame (6);
- deposito delle domande di trascrizione e annotazione (7);
- convocazione e svolgimento dell’assemblea degli iscritti all’albo dei consulenti in proprietà industriale (8)
Procedura di opposizione
Viene in particolare disciplinato dal nuovo Regolamento il procedimento di opposizione alla registrazione dei marchi (9). Il titolare del marchio potrà contestare la validità di un marchio attraverso una procedura amministrativa: tale facoltà si affianca e può sostituire il ricorso alla tutela giurisdizionale da instaurare avanti al Tribunale.
Il procedimento si svolge avanti all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM), nella fase che precede la registrazione. Sarà possibile manifestare la presenza di impedimenti relativi all’esistenza di marchi registrati anteriormente identici o simili per prodotti identici o affini, ovvero la mancanza del consenso all’uso del nome, del ritratto e dei segni notori (10).
L’opposizione potrà essere presentata dal titolare del marchio che ritiene di esser pregiudicato dal deposito del marchio, entro tre mesi dalla pubblicazione della domanda di marchio sul Bollettino dei marchi. Nei successivi due mesi, prorogabili, le parti potranno trovare un accordo. In caso di mancato raggiungimento dell’accordo avrà inizio la fase di esame dell’opposizione. La decisione, che deve giungere entro 24 mesi dalla data dell’opposizione. nel rigettare o accogliere l’opposizione, dispone anche in ordine al rimborso dei costi sostenuti e, nel limite di 300 euro, alle spese di rappresentanza professionale.
La piena operatività è però subordinata all’emanazione dell’ulteriore decreto del Ministro dello sviluppo economico che fisserà i termini e le modalità di pagamento dei diritti per il deposito dell’opposizione.
Modalità di deposito
Il deposito di brevettazione/registrazione nazionale può avvenire presso le Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato oppure, tramite servizio postale, presso l’UIBM. Nella stessa forma si possono depositare risposte ai rilievi formulati dall’Ufficio stesso secondo modalità che saranno stabilite con decreto del Direttore Generale per la lotta alla contraffazione – UIBM.
In merito al brevetto europeo, ai sensi della relativa Convenzione sul brevetto europeo, si precisa che il deposito delle domande avviene direttamente, o tramite un servizio postale, che attesti la ricezione della documentazione, presso la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Roma, delegata allo svolgimento di tale funzione, la quale provvede a trasmettere tempestivamente la documentazione all’UIBM (11).
In merito, infine, al brevetto internazionale, le domande internazionali per invenzioni industriali sono depositate presso l’UIBM direttamente, o tramite un servizio postale, che attesti la ricezione da parte dell’Ufficio, e determina la data di deposito ed il numero internazionale secondo quanto disposto dal Trattato di cooperazione in materia di brevetti e dal relativo regolamento di esecuzione (12).
Note
Note
(1) Decreto Legislativo 13 gennaio 2010, n. 33.
(2) Artt. 147 e 148 del Codice della proprietà industriale (D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30).
(3) Art. 149 del Codice della proprietà industriale.
(4) Art. 151 del Codice della proprietà industriale.
(5) Art.171 del Codice della proprietà industriale.
(6) Artt. 176, 178 e 184 del Codice della proprietà industriale.
(7) Artt. 195 e 197 del Codice della proprietà industriale.
(8) Art. 212 del Codice della proprietà industriale.
(9) Art.46 del D.Lgs.13 gennaio 2010, n. 33.
(10) Di cui all’ art. 8 del Codice della proprietà industriale.
(11) Art. 7 del D.Lgs. 13 gennaio 2010, n. 33.
(12) Art. 8 del D.Lgs. 13 gennaio 2010, n. 33.



